“MISURE URGENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA”

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2022, il cosiddetto <DL salva prezzi> entrato in vigore da ieri, di seguito le principali disposizioni d’interesse per le imprese ed i lavoratori:

Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio come carburante (art. 1) per 30 giorni a partire dall’entrata in vigore del DL.

Bonus carburante ai dipendenti (art.2) Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito.

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI per imprese con sede in Italia (art. 8) la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro.

  • Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale (art. 9) ovvero modifiche alle previsioni del credito di imposta di cui al Decreto Energia al fine di rialzare la percentuale del credito (per energia da 20% e 25%, per gas da 15% a 20%)
  •  Credito di imposta energia elettrica: possibilità di accedere al credito di imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica nella misura del 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della “componente energetica” effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022;
  • Credito di imposta gas: possibilità di accedere al credito di imposta per imprese diverse dalle imprese a forte consumo di gas nella misura del 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici

Imprese energivore di interesse strategico (art.10) sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31 dicembre 2022 con finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

Disposizioni in materia di integrazione salariale (art. 11) Per le imprese di cui all’art. 10 fino a 15 dipendenti che non possono più ricorrere alla cassa integrazione (in base al codice ATECO, riguardano il TURISMO, Attività Ricreative, Ristorazione)

Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi (art. 12) Per i lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette»

  • Contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (art.18) Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
  • Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari (art. 19) In forma individuale o societaria, le esposizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese medesime, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni.
  • e Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e sostegno imprese agricole (art. 20). Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura» è incrementato di 35 milioni di euro.
  • Credito d’imposta per IMU in comparto turismo (art. 22) Il contributo  è  riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica in base alle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonchè le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50 per cento dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU).

Lo studio rimane a Vostra disposizione ai consueti recapiti telefonici/e-mail.

Cordiali saluti.

L&P CONSULTING SRL

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