DECRETO SOSTEGNI: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

 

Il decreto Sostegno definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri ieri 19 marzo prevede un contributo a fondo perduto dal 60 al 20% della diminuzione media del fatturato 2019/2020 per imprese, professionisti, agricoltori, enti non commerciali, eliminando il riferimento  del codice ATECO.

Gli aiuti saranno compresi da un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 per le persone giuridiche e un massimo di 150.000 euro.

BENEFICIARI

Il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che:

  • svolgono attività d’impresa, arte o professione
  • imprese agricole
  • enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Non spetta a:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  • i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del presente decreto;
  • gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
  • gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

REQUISITI

  • Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con un ammontare di compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiore a 10 milioni di euro.
  • il contributo spetta se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi

CALCOLO DEL CONTRIBUTO

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IRAP e può essere trasformato, a scelta del contribuente in credito di imposta da compensare con altri tributi o contributi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 MODALITA’

Al fine di ottenere il contributo, sarà necessario presentare un’istanza telematica tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate le cui modalità saranno definite con un prossimo provvedimento in corso di emanazione.

ESEMPIO

1_ se ad esempio un’azienda nel 2019 ha fatturato 100 mila euro e nel 2020 ne ha fatturati 80 mila non potrà accedere al ristoro (manca la riduzione del 30%)

2_se invece ha registrato un fatturato di 70 mila euro nel 2020, potrà accedervi. In questo caso il calo del fatturato è del 3o%, soglia minima per ottenere il contributo. Si suddividerà la riduzione di 30 mila per i 12 mesi, ottenendo la perdita mensile  di 2.500 euro al mese. La quota spettante in questo caso è del 60% (primo scaglione): quindi si otterranno 1.500 euro (2.500 * 60% ovvero 30.000 * 5%)

Di fatto il contributo sulla perdita annuale è del 5%…

 

Lo studio è a Vostra disposizione ai consueti recapiti telefonici/ e-mail.

 

L&P CONSULTING SRL

 

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