Stralcio delle cartelle fino a 5000 euro.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 luglio 2021 si avvia la procedura di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro disposta dall’articolo 4 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41. La procedura di stralcio, completamente automatica, esclude ad origine qualsivoglia interazione del contribuente. Pertanto si pone ancora una volta il tema di come agire se qualcosa non dovesse andare per il senso giusto.

Termini e modalità.

I soggetti interessati sono coloro che hanno uno o più debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il debitore però non deve superare il limite di 30.000 euro di reddito nell’anno d’imposta 2019. L’annullamento dei debiti è effettuato alla data del 31 ottobre 2021.

  • Entro il 20 agosto 2021 l’agente della riscossione trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo, alla medesima data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
  • Entro il 30 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate, per consentire all’agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali, restituisce a quest’ultimo l’elenco segnalando, tra i codici fiscali in esso ricompresi e secondo le specifiche tecniche previste quelli relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti di 30mila euro.
  • Entro il 31 ottobre, si procede con l’annullamento automatico dei debiti (nel caso di coobbligazione, non scatta il condono se uno dei coobbligati risulta non esserne in diritto);
  • Entro il 30 novembre, l’elenco delle quote di debito annullate vengono segnalate agli enti nei confronti dei quali era stato generato il debito (mentre non sono previste comunicazioni ai diretti interessati che beneficiano della sanatoria)

L’annullamento del debito avviene senza possibilità per il contribuente di segnalare eventuali irregolarità. Nel caso in cui lo stesso, riscontrasse un’anomalia ovvero che il suo codice fiscale fosse tra le posizioni con reddito oltre la soglia di rilevanza, protrà indurre al ravvedimento l’Agente della Riscossione e l’Agenzia delle Entrate, mediante un’apposita istanza di revisione in autotutela da indirizzare ad entrambi gli enti. L’Eventuale diniego all’istanza di sgravio, infatti potrà essere impugnato.

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