Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo

La Legge di Bilancio 2017 ha rinnovato ed incrementato l’applicazione del credito d’imposta per Ri­cerca e Sviluppo introdotto con il Decreto Destinazione Italia (DL n.145/2013) esten­dendolo pertanto fino alla fine del 2020 in luogo del 2019 incrementandone inoltre l’importo.

Le attività che danno diritto al credito di imposta sono molteplici, quali ad esempio lavori sperimentali o teorici aventi la finalità di acquisire nuove conoscenze sui fon­damenti di fenomeni e fatti osservabili, ricerche pianificate o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, etc. etc.

L’impresa richiedente può usufruire del beneficio a condizione di aver sostenuto una spesa pari almeno a 30 mila euro. La principale voce di spesa ammissibile è quella del personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

Il credito d’imposta è pari al 50 per cento – in precedenza era il  25% – della spesa annua sostenuta in eccedenza rispetto alla media della medesima spesa sostenuta nel trien­nio 2012-2014.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa ammissibile.

Testo consolidato dell’art. 3 del D.L. n.145/2013 così come modificato dall’articolo 1 commi 15 e 16 della Legge n.232/2016 (Legge di Bilancio 2017).

Fonte: Normativa

(Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo).

  1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e ((fino a quello in corso al 31 dicembre 2020)), é attribuito un credito d’imposta ((nella misura del 50 per cento delle spese)) sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.((12))

 

((1-bis. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell’elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996)).((12))

  1. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d’imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale é calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione.
  1. Il credito d’imposta di cui al comma 1 é riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di ((euro 20 milioni)) per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.((12))
  2. Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
  3. lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
  4. ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
  5. acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo é necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione é troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
  6. produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.
  7. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
  8. Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili le spese relative a:

((a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4));((12))

  1. quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
  2. spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  3. competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.
  4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232)).((12))
  5. Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed é utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ((, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo)).
  6. Al credito d’imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
  7. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali é stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni

secondo legge.

  1. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all’articolo 6 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell’assunzione dell’incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.
  2. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile.
  3. Le agevolazioni di cui all’articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall’articolo 1, commi da 95 a 97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla data del 31 dicembre 2014. Le relative risorse sono destinate al credito d’imposta previsto dal presente articolo.
  4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d’imposta di cui l’impresa ha fruito indebitamente.
  5. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

AGGIORNAMENTO (12)

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l’art. 1, comma 16) che le presenti modifiche hanno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016

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