Entra in scena il nuovo regime per le imprese e gli autonomi “più piccoli”

 

 

 

 

 

Il nuovo regime forfetario previsto dalla legge di Stabilità 2015 (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014) ed in vigore dal 1°Gennaio 2015 riguarda le imprese individuali e gli esercenti arti e professioni di “piccole dimensioni” : una volta verificata l’esistenza delle condizioni che ne consentono l’accesso, il contribuente potrà fruire dei benefici automaticamente in quanto regime naturale. Il regime forfetario non è riservato SOLO ai contribuenti che iniziano l’attività nel 2015 ma possono beneficiarne anche coloro che sono già in possesso della partita IVA.

Tuttavia, coloro che avviano una nuova iniziativa possono fruire di vantaggi maggiori. Infatti, tali soggetti possono beneficiare di un’ulteriore riduzione di 1/3 del reddito imponibile per i primi tre anni (cfr. Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 31 dicembre 2014).

Si analizzano nel dettaglio le caratteristiche del NUOVO REGIME DEI
CONTRIBUENTI MINIMI

Per poter accedere al NUOVO regime agevolato le soglie dei ricavi oscillano dai 15 mila euro ai 40 mila, variabili a seconda del tipo di attività svolta dai contribuenti individuabili attraverso il codice attività ATECO di
appartenenza. Ad esempio, coloro che esercitano arti o professioni potranno accedere al nuovo regime se i loro compensi annuali non saranno superiori a 15 mila euro, mentre coloro che prestano servizi di alloggio e ristorazione saranno ammessi al nuovo regime entro la soglia dei 40 mila euro o ancora gli artigiani avranno il limite  di ricavi in euro 20.000.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva sarà pari al 15% – con un incremento quindi di 10 punti percentuali rispetto al “vecchio” regime dei minimi – da applicare sul reddito determinato in modo forfettario , moltiplicando i ricavi o i compensi prodotti nell’anno per uno specifico coefficiente (diverso a seconda dell’attività svolta) da versare negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per l’Irpef.
Contestualmente all’introduzione del nuovo regime, è stata sancita l’abolizione di quegli altri che, fino allo scorso anno, potevano essere adottati: il regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo; il regime contabile
agevolato per gli “ex minimi”; regime per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”). Tuttavia, mentre per i primi due si tratta di una vera e propria cancellazione, il terzo (“nuovi minimi”), perdurando i necessari requisiti, potrà ancora essere utilizzato dai contribuenti che già lo applicavano nel 2014.
Questi, infatti, potranno andare avanti con quel regime fino al compimento del
quinquennio di attività ovvero, se l’evento ricorre successivamente, fino al
raggiungimento del trentacinquesimo anno di età. Ovviamente, se si preferisce e risultano soddisfatte tutte le condizioni richieste, si può “passare” al nuovo regime forfetario.

REQUISITI ACCESSO
Per ottenere l’accesso al nuovo regime forfetario, è richiesta la concomitante
presenza di alcuni requisiti e condizioni, facendo riferimento all’anno precedente:


le spese complessivamente sostenute per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori (anche a progetto), comprese le somme erogate agli associati sotto forma di utili da partecipazione, non devono eccedere i 5.000 euro lordi; il costo complessivo dei beni strumentali risultanti alla chiusura dell’esercizio non deve superare i 20.000 euro;


eventuali redditi di lavoro dipendente e assimilati posseduti non devono essere superiori a quelli d’impresa, arte o professione, a meno che il rapporto di lavoro sia cessato o la somma delle due tipologie di reddito non ecceda i 20.000 euro.

I SOGGETTI ESCLUSI
Si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito non risiedono in Italia, ad eccezione di quelli che sono residenti in un altro Stato della Ue o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo che assicura un adeguato scambio di informazioni e producono in Italia almeno il 75% del loro reddito complessivo  in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi oltre ad esercitare attività d’impresa, arte o professione, partecipano anche a
società di persone, associazioni o Srl “trasparenti”.

I PRINCIPALI VANTAGGI
Diversi i benefici a vantaggio dei contribuenti che adottano il nuovo regime fiscale agevolato, a partire dalla semplificazione nella modalità di calcolo del reddito imponibile, che si ottiene, come già accennato, applicando ai ricavi/compensi dell’anno un determinato coefficiente di redditività (varia in base al codice Ateco identificativo dell’attività svolta).
Risultano quindi irrilevanti le spese sostenute, tranne i contributi previdenziali obbligatori; Inoltre, chi aderisce al nuovo regime forfetario:
è esonerato dal versamento dell’Iva e dagli altri adempimenti in materia.. È invece tenuto alla certificazione dei corrispettivi, emettendo fattura ovvero, se da questa esonerato, rilasciando scontrino o ricevuta fiscale (la fattura dovrà recare, anziché l’ammontare dell’imposta, l’annotazione “Operazione in franchigia da Iva”) è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive non è soggetto a studi di settore e parametri non subisce l’effettuazione, da parte dei sostituti d’imposta, di ritenute d’acconto
sui ricavi/compensi percepiti (a tale scopo, deve rilasciare un’apposita
dichiarazione dalla quale risulti che il reddito in questione è soggetto a imposta
sostitutiva) se imprenditore, può versare i contributi previdenziali in base al reddito dichiarato e non sul reddito minimale: in pratica non sono dovuti i contributi FISSI INPS se nuova attività, nei primi tre anni il reddito imponibile è ridotto di un terzo, qualora si verifichino queste tre ulteriori circostanze: o il contribuente, nei tre anni precedenti, non ha svolto attività artistica, professionale o d’impresa, neanche in forma associata o familiare o l’attività da esercitare non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta, anche sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, a meno che non si tratti del periodo di pratica obbligatoria richiesto per l’esercizio dell’arte o della professione o se si tratta di prosecuzione di attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non è superiore alla soglia indicata nella tabella per quell’attività.

Rilevanza del reddito forfetario
Per il reddito determinato secondo i criteri del regime forfetario non spettano le detrazioni per tipologia di reddito posseduto (articolo 13 del Tuir), mentre lo
stesso rileva, va cioè sommato al reddito complessivo, ai fini della verifica del
limite reddituale per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia
(articolo 12, comma 2, del Tuir).

Written by

Co-founder LEP Consulting