I CREDITI D’IMPOSTA PREVISTI DAI DECRETI LIQUIDITA’ E CURA ITALIA

 

 1. LOCAZIONE COMMERCIALE E CREDITO D’IMPOSTA

 Il Decreto Legge Cura Italia riconosce, ai soggetti esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, per immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

In merito al profilo soggettivo, la disposizione è destinata a sviluppare i suoi effetti esclusivamente nei confronti dei soggetti che esercitano un’attività d’impresa, pertanto, restano esclusi ad esempio liberi professionisti e artisti (anche qualora usufruissero di un immobile C/1).

 

In merito al profilo oggettivo l’agevolazione si riferisce alle locazioni, senza fare riferimento ad alcuna specifica tipologia di contratto di locazione, di immobili in categoria C/1, indipendentemente dalla dimensione della metratura del locale oggetto di locazione.

Come già evidenziato, il credito spetta per il canone di locazione relativo al mese di marzo 2020. Si vedrà poi se il successivo decreto previsto per il mese di aprile lo estenderà.

Possono ottenere il beneficio del credito d’imposta:

  • le attività di commercio al dettaglio, con esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, individuate nell’allegato 1 del decreto di cui sopra (sostanzialmente quelle che non hanno chiuso);
  • le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui ad esempio parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del decreto di cui sopra.

Detta al contrario: non rientrano nell’agevolazione gli imprenditori che esercitano attività che – ai sensi del DPCM 11/3/2020 – non erano obbligati a sospendere l’attività.

La circolare n. 8/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate precisa che, sebbene la disposizione si riferisca genericamente al 60% dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare solo chi ha sostenuto il costo del canone, per cui, in coerenza con tale finalità, il credito maturerà solo a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ed è operativo dal 25 Marzo.

 

  1. CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO E ACQUISTI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

I recenti decreti Liquidità e Cura Italia hanno introdotto uno specifico credito d’imposta in favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione volto ad incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto dei dispositivi necessari a garantire la sicurezza e la protezione degli individui che ivi prestano il loro lavoro.

Il credito di imposta espressamente previsto sia per la sanificazione degli ambienti di lavoro, sia per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro.

Ai fini operativi, viene stabilito il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura pari al 50% degli oneri sostenuti dai soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e delle attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di protezione individuale, nel limite massimo di €20.000,00 di spese sostenute da ciascun beneficiario e nel limite delle risorse disponibili.

Il credito d’imposta, come accennato, trova applicazione nei riguardi dei soggetti esercenti:

 

  • attività di impresa;
  • attività professionale o artistica;

 

senza limitazione alcuna in relazione all’attività in concreto posta in essere.

Sono dunque esclusi i privati e le organizzazioni e le associazioni che non esplicano una delle anzidette attività.

Le tipologie di oneri che si ritengono ammessi al beneficio riguardano le spese sostenute, nel 2020, per:

  • sanificazione sia degli ambienti di lavoro, sia delle attrezzature da lavoro;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale;
  • per l’acquisizione di altri dispositivi di sicurezza al fine di proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale sia ad agenti biologici, sia a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, compresa l’eventuale loro installazione.

A titolo di mera esemplificazione, il credito d’imposta in argomento trova applicazione con riferimento alle mascherine chirurgiche; alle mascherine Ffp2 e Ffp3; ai guanti; alle visiere di protezione; agli occhiali protettivi; alle tute di protezione; ai calzari; nonché per l’acquisto e l’installazione di barriere; pannelli protettivi; detergenti mani o gel antibatterici; etc.

 

Per la fase operativa si attende l’emanazione di un apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico ai fini della definizione le particolari modalità di accesso al beneficio.

 

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L&P CONSULTING SRL

 

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