SANATORIA DELLE CARTELLE EQUITALIA

Il decreto fiscale (DL 193/2016 pubblicato in G.U. il 24 Ottobre 2016) apre ad una “rottamazione delle cartelle” piuttosto conveniente per i contribuenti: niente sanzioni, niente interessi di mora, niente interessi di dilazione. Restano invece dovuti la sorte capitale (tributo o contributo previdenziale), gli interessi per la ritardata iscrizione a ruolo e l’aggio esattoriale oltre alle spese per eventuali procedure esecutive. I benefici economici possono arrivare al 35% circa.
L’unico neo è probabilmente rappresentato dalla dilazione piuttosto breve (massimo 4 rate) per somme che potrebbero essere anche molto consistenti.

A seguire un decalogo per aderire “alla rottamazione delle cartelle”

1. A chi spetta?
I beneficiari della nuova Sanatoria Equitalia sono tutti i contribuenti per cui:
persone fisiche, società, imprese, professionisti.
Possono avvalersi anche i contribuenti che hanno già pagato, a seguito di dilazioni concesse, parte delle somme dovute relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 31 Dicembre 2015

2. Quali sono le somme che rientrano nella definizione agevolata?

La definizione agevolata prevista nell’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016, si applica alle somme riferite ai carichi affidati ad Equitalia tra il 2000 e il 2015.
I Contribuenti che aderiranno non verseranno sanzioni, interessi di mora, interessi di dilazione e somme aggiuntive su ritardati o omessi dei contributi previdenziali. Bisognerà pagare , invece, la sorte capitale (tributo o contributo previdenziale), gli interessi per la ritardata iscrizione a ruolo e l’aggio esattoriale oltre alle spese per eventuali procedure esecutive e quelle di notifica.
Possono essere “rottamati” tutti i ruoli relativi ad imposte, compresa l’IVA, ai tributi anche comunali e regionali, nonché ai contributi previdenziali ed assistenziali (Inps, Inail) purché affidati all’agente di riscossione dal 2000 al 2015. Sono incluse anche le partite derivanti da avvisi di accertamento esecutivi e avviso di addebito INPS per le quali la fase di formazione del ruolo non è prevista.
Rientrano anche le multe per le violazioni al Codice della Strada, ma solo per la parte interessi (non solo quelli di mora ma anche la maggiorazione tipica delle sanzioni amministrative)

3. Per aderire alla definizione agevolata bisogna fare una richiesta o arriva una comunicazione direttamente da Equitalia?
Bisogna presentare un’istanza entro il prossimo 23 Gennaio 2017 attraverso un modulo apposito (Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata) che è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it e presso tutti gli sportelli di Equitalia. Entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del decreto legge n. 193/2016 in Gazzetta Ufficiale) Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e invierà i relativi bollettini di pagamento. Nel modulo oltre ai dati identificativi tra persona fisica, titolare, rappresentate legale, tutore o curatore di un’attività, il contribuente dovrà indicare progressivamente le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivo delle Entrate, quelli di addebito dell’Inps per i quali si chiede la definizione agevolata. E lo stesso contribuente potrà scegliere quali carichi si vogliono rottamare.

4. Dove si può presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata?
Il modulo può essere consegnato allo sportello oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (email o PEC) riportati nel modulo della dichiarazione e anche sul sito www.gruppoequitalia.it. La presentazione dell’istanza vale come espressa manifestazione di volontà, rispetto alla quale potrebbe essere complicato ovvero peggiorativo tornare indietro.

5. Si paga in una unica soluzione oppure si può pagare anche a rate?
Si può pagare in entrambe le modalità, sia a rate che in un’unica soluzione, rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione inviata da Equitalia e sui bollettini di pagamento. È possibile dilazionare l’importo fino a un massimo di 4 rate sulle quali sono dovute gli interessi di mora del 4,5% annuo, di cui le prime due rate ciascuna pari ad un terzo e la terza e quarta rata ciascuna pari ad un sesto; le prime tre rate dovranno essere versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018.

6. Chi ha già un piano di rateizzazione, può comunque aderire alle agevolazioni previste dal decreto? E’ conveniente?

Sì, purché in regola con i versamenti delle rate con scadenza 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In verità questo aspetto appare ingiusto perché escluderebbe di fatto quei contribuenti che omettono qualche rata , ammettendo al beneficio, invece, i contribuenti che magari non hanno pagato nulla.
Nei casi di rateazione in corso, l’Agente, provvede a ricalcolare l’importo della nuova cartella condonata, tenendo conto di quanto già versato come capitale e interessi legali, aggio e spese di rateazione e notifica della cartella. Attenzione però, perché se l’importo già versato copre il debito ricalcolato da Equitalia secondo le condizioni della sanatoria, il contribuente non deve più nulla ma dovrà comunque presentare la domanda di adesione alla rottamazione dei ruoli 2017.
Per chi ha già versato delle somme a Equitalia, invece, nessuna possibilità di richiedere il rimborso di sanzioni, interessi di rateizzazione, mora o somme aggiuntive, dovute sui contributi e premi previdenziali.
In caso di adesione, con il primo pagamento o in unica soluzione, scatta in automatico la revoca dei piani di rateazione in corso. Questa circostanza è molto importante per chi ha in corso dilazioni piuttosto lunghe alle quali rinuncia con la rottamazione. Bisogna fare i dovuti calcoli di convenienza perché se non si è in grado di far fronte al debito da rottamazione, nei tempi più ristretti, forse potrebbe essere meglio proseguire con la rateazione in corso.

7. E le azioni di Equitalia?
Dopo la presentazione dell’istanza, l’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ( pignoramenti beni mobili anche presso terzi e/o espropriazione immobiliare) e cautelari (es fermo amministrativo e/o iscrizione ipoteca) fermo restando quelle già avviate. Saranno sospesi tutti i termini di prescrizione e decadenza che lo stesso agente della riscossione è tenuto a rispettare ai fini della notifica di propri atti e dell’espletamento delle azioni cautelari/esecutive.

8. Cosa succede se non si paga una rata o si paga in ritardo?
Chi non paga le rate stabilite, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti dalla “rottamazione” e tutto tornerà come prima, con la ripresa automatica delle misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l’esclusione da una nuova rateazione.
Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

9.Chi ha un contenzioso con Equitalia può comunque richiedere la definizione agevolata?
Sì, ma nell’istanza il contribuente dichiara espressamente di rinunciare al contenzioso in corso. Di qualsiasi natura esso sia, tributario, previdenziale o altro, e in qualsiasi grado di giudizio sia pendente. La definizione agevolata prescinde dal fatto che il contribuente abbia presentato ricorso ed il giudizio è pendente o, se il contribuente non ha presentato ricorso contro le richieste di pagamento dell’agente di riscossione; prescinde anche dalle sentenze emesse nel corso del giudizio.
I contribuenti dovranno valutare la sostenibilità delle loro ragioni in sede di contenzioso in caso di esito favorevole di un eventuale ricorso il contribuente beneficerebbe dello sgravio totale della pretesa (quindi anche della sorte capitale) e non delle sole sanzioni ed interessi come invece accadrebbe in caso di rinuncia al contenzioso.

10. anche i tributi locali possono essere rottamati?

Si anche multe e tributi locali (es. rifiuti, Ici) rientrano nella definizione agevolata a condizione che il Comune debitore , nell’anno del mancato pagamento, fosse legato o meno ad Equitalia.
Molti Comuni infatti, nel periodo 2011 /2015 hanno abbandonato l’agente nazionale della riscossione per affidarla ad agenti privati o procedere in autonomia. La questione solleva quindi evidenti problemi di equità perché tratta in modo diverso contribuenti con la stessa condizione solo sulla base del Comune debitore.

Per maggiori informazioni siamo a Vostra disposizione ai consueti recapiti telefonici.

Cordiali Saluti
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