IL NUOVO SCADENZARIO FISCALE 2020 ALLA LUCE DEL DECRETO CURA ITALIA E DEL DECRETO LIQUIDITA’

 

SCADENZA DEL 16 MARZO PROROGATA

I soggetti con ricavi e compensi uguali o inferiori a € 2.000.000, nell’anno di imposta precedente, potevano usufruire della sospensione dei versamenti di marzo relativi a:

 

  1. ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
2.  contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per

l’assicurazione obbligatoria;
3.  ritenuta alla fonte, ai sensi degli articoli 25 e 25 bis del D.p.r.

600/73;
4. imposta sul valore aggiunto;
sono stati prorogati, con scadenza per il 31 maggio 2020 (pagamento in un’unica soluzione o in 5 rate a partire da tale data).

Per tutti gli altri soggetti è stato previsto un differimento dei versamenti al 20 marzo 2020, compreso quello relativo alla tassa di concessioni governative per società di capitali.

Tali pagamenti con scadenza 20 marzo sono stati però ulteriormente prorogati al 16 aprile dal Decreto Liquidità.

SCADENZE DEL 16 APRILE E DEL 16 MAGGIO. POSSIBILITA’

DI PROROGA AL 30 GIUGNO

 Tali versamenti riguardano:

  1. ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 (ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) e

24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

  1. trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti

operano in qualità di sostituti d’imposta;

  1. imposta sul valore aggiunto;
  2. contributi previdenziali ed assistenziali;
  3. premi per l’assicurazione obbligatoria.

Per i soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, possono sospendere una serie di versamenti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, fino al 30 giugno 2020; data in cui dovranno essere effettuati in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo (sempre a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020).


IMPOSTA DI BOLLO – PROROGA DELLA SCADENZA ORDINARIA DEL 20 APRILE AL 20 LUGLIO O 20 OTTOBRE

L’imposta di bollo, sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2020, dovrà essere versata entro il 20 aprile solo nel caso in cui tale importo supera l’ammontare di € 250.

In caso di importo inferiore, tale imposta sarà versata, unitamente all’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre, entro la scadenza del 20 Luglio. Qualora la somma dell’imposta di bollo relativa ai due trimestri è ancora al disotto di € 250, tale importo sarà versato, unitamente all’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre, con scadenza per il 20 Ottobre.
BILANCIO D’ESERCIZIO

La scadenza ordinaria prevista per i bilanci è il 30 Aprile, depositati in Camera di Commercio entro il 30 Maggio.
Vengono prorogati al 30 Giugno.

Lo studio è a Vostra disposizione ai consueti recapiti telefonici/ e-mail.

L&P CONSULTING SRL

 

DISCLAIMER

LIMITI ALL’UTILIZZO

I contenuti e l’opera grafica sono di proprietà dell’autore. Essi non possono, né totalmente né parzialmente, essere riprodotti, pubblicati o distribuiti senza il preventivo consenso scritto dello stesso, fatto salvo l’utilizzo personale.

 LIMITI DI RESPONSABILITÀ                                                                                                                        

Le notizie fornite nella presente comunicazione sono inviate a mero titolo informativo e non devono essere utilizzate a fini decisionali. I Professionisti ed i Collaboratori della L&P Consulting non si assumono alcuna responsabilità in merito ad eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito della presente informativa, né si assumono alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

The news conveyed in this communication is provided for information purposes only and shall not be used for decision-making. Professionals and Co-workers of Lorenzini & Partners have neither responsibilities for any decision or action taken as a result of this information, nor assume any responsibility for providing partial information.

Written by

Office Manager