SPLIT PAYMENT

 

 

 

 

 

 

Lo split payment o scissione dei pagamenti è un meccanismo introdotto dalla Legge di Stabilità lo scorso 1° gennaio 2015 in base al quale per le operazione con le Pubbliche Amministrazioni il fornitore emette regolarmente fattura ma non incassa l’IVA  che la PA versa direttamente all’Erario. In fattura va indicata la dicitura “scissione dei pagamenti“ ex art. 17-ter al decreto 633/72 e deve comunque evidenziare l’Iva, essere normalmente registrata, senza però concorrere alla liquidazione mensile.

Ci sono delle eccezioni per cui non applica la scissione dei pagamenti IVA:

  • I professionisti, soggetti a ritenuta alla fonte
  • non si applica la scissione dei pagamenti alle operazioni soggette a reverse charge, inversione contabile IVA.

Il risultato più evidente per le imprese che lavorano prevalentemente con la PA – che ha suscitato non poche polemiche e malcontento – è la immediata contrazione di liquidità: esse infatti non incassano più l’IVA e quindi hanno una minore disponibilità di liquidità sulla quale in precedenza potevano contare almeno fino al mese o trimestre successivo al pagamento della fattura in cui l’IVA veniva versata all’Erario. Si tratta di somme che comunque alla fine andavano al Fisco, ma prima le imprese incassavano e successivamente versavano allo Stato: la “sfasatura” tra incasso e pagamento consentiva di recuperare l’IVA pagata sugli acquisti e di disporre con continuità di risorse per le esigenze di pagamento più immediate. Dallo scorso 1 gennaio le imprese che lavorano la PA invece non incassano più l’IVA, e sentiranno gli effetti di questo calo di liquidità almeno fino al prossimo 16 maggio, quando potranno iniziare a compensare i crediti maturati con altre imposte o contributi (IRAP, IRPEF, IRES, INPS, INAIL).

 

 

Le PA incluse ed escluse

Le pubbliche amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA sono:

  • Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato (istituzioni scolastiche, istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica);
  • enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti;
  • Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);
  • Università;
  • Aziende Sanitarie Locali;
  • enti ospedalieri, esclusi quelli ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, che sono soggetti privati;
  • enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);
  • enti pubblici di assistenza e beneficenza, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
  • enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).

Sono invece esclusi dall’applicazione dello Split Payment:

  • enti previdenziali privati o privatizzati;
  • aziende speciali (incluse quelle delle Camere di Commercio);
  • enti pubblici economici che operano con organizzazione imprenditoriale di stampo provatistico;
  • Ordini professionali;
  • Enti ed Istituti di ricerca;
  • Agenzie fiscali;
  • Autorità amministrative indipendenti (AGCOM e via dicendo);
  • Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA);
  • Automobile club provinciali;
  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • Agenzia per L’Italia Digitale (AgID);
  • Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
  • Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO)

Sanzioni e periodo transitorio

Per permettere agli operatori di applicare le nuove normative ed adattare i sistemi gestionali interni, e’ stato previsto una sorta di periodo transitorio senza sanzioni, che riguarda le violazione eventualmente commesse fino al 9 Febbraio scorso, data del documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate. Quindi, se ad esempio le pubbliche amministrazioni, dopo il 1° gennaio 2015, hanno corrisposto al fornitore l’IVA in relazione ad operazioni fatturate a partire dalla medesima data e il fornitore ha computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l’imposta incassata, non occorrerà effettuare alcuna variazione. Se il fornitore ha erroneamente emesso fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, deve correggere ed esercitare la rivalsa in modo ordinario, mentre la PA deve pagare al fornitore l’IVA relativa all’operazione.(Fonte: circolare/1/E 2015  Agenzia delle Entrate)

Split Payment e fatturazione elettronica

Il sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica  verso la Pubblica Amministrazione viene aggiornato per recepire le novità sullo split payment. In pratica il  nuovo meccanismo dello split payment ancora in fase di rodaggio  si inserisce in un sistema a sua volta relativamente recente, quello che impone la fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Quest’ultima, è obbligatoria dallo scorso 6 giugno 2014 per le operazioni verso Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza, ma dal prossimo 31 marzo 2015 sarà completamente a regime e riguarderà anche tutte le altre PA, Enti locali compresi.

In pratica nella fatturazione elettronica, con l’applicazione dello split payment, non cambia quasi nulla. Semplicemente il “totale documento” differirà dal “totale dovuto” che chiaramente sarà inferiore dato che non includerà l’imposta sul valore aggiunto che resterà a carico del cessionario/committente ovvero la PA.

 

Per approfondimenti restano a disposizione la Dott.ssa Petrocelli e il Dott. Lorenzini ai consueti recapiti.

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Co-founder LEP Consulting