NUOVE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DELLA PRESTAZIONE CON VOUCHER.

Nel tardo pomeriggio del 07/10/2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7/10/2016 il decreto D. LGS n. 185/2016, correttivo del JOBS ACT, che specifica tra le altre cose, le nuove modalità di comunicazione dell’utilizzo di prestazioni con voucher.
Il decreto è immediatamente operativo, e dunque le novità decorrono dal giorno 08/10/2016 per tutte le prestazioni a partire da questa data.

La prestazione di lavoro accessorio dovrà essere preceduta di almeno 60 minuti da una segnalazione/comunicazione operata dal committente a mezzo sms o posta elettronica con l’indicazione puntuale dei tempi e luoghi in cui sarà svolta l’attività.

Imprenditori non agricoli e professionisti
Almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, i committenti imprenditori non agricoli o professionisti sono obbligati a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro i dati anagrafici del prestatore, l’ora e il giorno di inizio, l’ora e il giorno di fine attività e la sede in cui avrà luogo la prestazione.
La comunicazione deve avvenire a mezzo sms o posta elettronica.

Imprenditori agricoli
Almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, gli imprenditori agricoli sono obbligati a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro i dati anagrafici del prestatore, la sede in cui avrà luogo la prestazione e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
La comunicazione deve avvenire a mezzo sms o posta elettronica.

Nonostante il decreto preveda che la comunicazione vada fatta alla sede territoriale competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e che Il Ministero del lavoro potrà dettare le modalità applicative e rendere disponibili ulteriori sistemi di comunicazione, la relazione tecnica allegata al decreto individua le modalità di comunicazione, che sono le medesime del lavoro intermittente.

Pertanto, ogni qualvolta intendeste utilizzare voucher, operativamente sarà necessario, fino a nuove indicazioni ministeriali:
1. effettuare le comunicazioni almeno 60 minuti prima dell’inizio delle prestazioni,

2. utilizzare prevalentemente l’indirizzo mail della DTL territorialmente competente (esempio per Campobasso dtl.molise@pec.lavoro.gov.it per Roma dtl.roma@pec.lavoro.gov.it, etc. etc.) oppure in seconda chance intermittenti@pec.lavoro.gov.it ovvero il numero di cellulare 3399942256 e comunicare, oltre ai dati del committente:
 i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore
 il luogo di esecuzione della prestazione
 il giorno e l’ora di inizio
 il giorno e l’ora di fine,

A tal fine, il tenore della comunicazione potrà essere questo: “Comunicazione ex art. 49 c. 3 del D. lgs n. 81/2015 – Lo scrivente committente informa il vs Spett.le Ufficio della seguente prestazione di lavoro accessorio compensata con voucher”:
 ragione sociale del committente
 codice fiscale e partita IVA del committente
 nome e cognome del prestatore e codice fiscale del prestatore
 data inizio prestazione e ora
 data fine prestazione e ora
 indirizzo della sede in cui ha luogo la prestazione.

3. si consiglia inoltre di effettuare anche la comunicazione attraverso il consueto canale INPS fino ad oggi utilizzato.

Per maggiori informazioni siamo a Vostra disposizione ai consueti recapiti telefonici.
Cordiali Saluti
LORENZINI & PARTNERS SRL
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